L’Unione Europea ha introdotto nuove regole significative in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. Questa nuova direttiva Europea è entrata in vigore l’8 dicembre 2024. Gli Stati membri avranno tempo fino al 9 dicembre 2026 per recepirla nel proprio diritto nazionale, e le nuove regole si applicheranno ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo tale data.

La definizione di prodotto è stata estesa per includere non solo i beni fisici tradizionali, ma anche:

  • Software (sia autonomo che integrato in un prodotto fisico).
  • File per la fabbricazione digitale.
  • Sistemi di Intelligenza Artificiale (AI).
  • Servizi digitali correlati che sono essenziali per il funzionamento o la sicurezza di un prodotto.
  • Elettricità, acqua e gas. È importante notare che il software libero e open source sviluppato o fornito per scopi non commerciali è generalmente escluso dall’ambito di applicazione.

La responsabilità per i danni da prodotti difettosi viene estesa a un maggior numero di operatori economici, tra cui:

  • Fabbricanti (anche per difetti derivanti da aggiornamenti software o mancanza di aggiornamenti necessari).
  • Importatori e rappresentanti autorizzati di prodotti extra-UE.
  • Fornitori di servizi logistici (fulfillment service providers).
  • Piattaforme online che agiscono come intermediari tra imprese e consumatori, se inducono il consumatore a ritenere che il prodotto sia fornito dalla piattaforma stessa.
  • Chiunque apporti modifiche sostanziali a un prodotto al di fuori del controllo del fabbricante originario (ad esempio, attraverso ricondizionamento o riparazione), diventando di fatto il “fabbricante” del prodotto modificato.

La direttiva include nuovi tipi di danni risarcibili:

  • Danni psicologici (purché certificati da un medico).
  • Distruzione o corruzione di dati non utilizzati a fini professionali (inclusi i costi di recupero o ripristino).
  • Vengono eliminati i limiti minimi e massimi per i risarcimenti, esponendo le aziende a potenziali responsabilità finanziarie illimitate.

Per agevolare i consumatori, la direttiva introduce alcune presunzioni e facilitazioni:

  • Se il danneggiato ha difficoltà eccessive a dimostrare la difettosità del prodotto o il nesso causale a causa della complessità tecnica o scientifica del prodotto, il tribunale può richiedere che il ricorrente dimostri solo la probabilità che il prodotto sia difettoso o che il difetto sia una possibile causa del danno.
  • Il danneggiato può richiedere l’accesso a elementi di prova del fabbricante, purché limitato al necessario e tutelando informazioni riservate (come i segreti commerciali).
  • Un prodotto è considerato difettoso se non rispetta i requisiti di sicurezza obbligatori o presenta evidenti malfunzionamenti.

Un prodotto può essere considerato difettoso a causa della sua vulnerabilità in termini di cibersicurezza, ad esempio quando non rispetta i requisiti di sicurezza necessari. I fabbricanti sono responsabili di fornire aggiornamenti software per correggere vulnerabilità o difetti.

Il termine di prescrizione per i danni latenti è stato esteso da 10 a 25 anni in alcuni casi.

Queste nuove regole mirano a modernizzare il quadro normativo sulla responsabilità da prodotti difettosi, adattandolo all’era digitale, all’economia circolare e alla globalizzazione delle catene di approvvigionamento, garantendo al contempo una maggiore protezione per i consumatori.