L’Unione Europea ha introdotto nuove regole significative in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. Questa nuova direttiva Europea è entrata in vigore l’8 dicembre 2024. Gli Stati membri avranno tempo fino al 9 dicembre 2026 per recepirla nel proprio diritto nazionale, e le nuove regole si applicheranno ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo tale data.
La definizione di prodotto è stata estesa per includere non solo i beni fisici tradizionali, ma anche:
- Software (sia autonomo che integrato in un prodotto fisico).
- File per la fabbricazione digitale.
- Sistemi di Intelligenza Artificiale (AI).
- Servizi digitali correlati che sono essenziali per il funzionamento o la sicurezza di un prodotto.
- Elettricità, acqua e gas. È importante notare che il software libero e open source sviluppato o fornito per scopi non commerciali è generalmente escluso dall’ambito di applicazione.
La responsabilità per i danni da prodotti difettosi viene estesa a un maggior numero di operatori economici, tra cui:
- Fabbricanti (anche per difetti derivanti da aggiornamenti software o mancanza di aggiornamenti necessari).
- Importatori e rappresentanti autorizzati di prodotti extra-UE.
- Fornitori di servizi logistici (fulfillment service providers).
- Piattaforme online che agiscono come intermediari tra imprese e consumatori, se inducono il consumatore a ritenere che il prodotto sia fornito dalla piattaforma stessa.
- Chiunque apporti modifiche sostanziali a un prodotto al di fuori del controllo del fabbricante originario (ad esempio, attraverso ricondizionamento o riparazione), diventando di fatto il “fabbricante” del prodotto modificato.
La direttiva include nuovi tipi di danni risarcibili:
- Danni psicologici (purché certificati da un medico).
- Distruzione o corruzione di dati non utilizzati a fini professionali (inclusi i costi di recupero o ripristino).
- Vengono eliminati i limiti minimi e massimi per i risarcimenti, esponendo le aziende a potenziali responsabilità finanziarie illimitate.
Per agevolare i consumatori, la direttiva introduce alcune presunzioni e facilitazioni:
- Se il danneggiato ha difficoltà eccessive a dimostrare la difettosità del prodotto o il nesso causale a causa della complessità tecnica o scientifica del prodotto, il tribunale può richiedere che il ricorrente dimostri solo la probabilità che il prodotto sia difettoso o che il difetto sia una possibile causa del danno.
- Il danneggiato può richiedere l’accesso a elementi di prova del fabbricante, purché limitato al necessario e tutelando informazioni riservate (come i segreti commerciali).
- Un prodotto è considerato difettoso se non rispetta i requisiti di sicurezza obbligatori o presenta evidenti malfunzionamenti.
Un prodotto può essere considerato difettoso a causa della sua vulnerabilità in termini di cibersicurezza, ad esempio quando non rispetta i requisiti di sicurezza necessari. I fabbricanti sono responsabili di fornire aggiornamenti software per correggere vulnerabilità o difetti.
Il termine di prescrizione per i danni latenti è stato esteso da 10 a 25 anni in alcuni casi.
Queste nuove regole mirano a modernizzare il quadro normativo sulla responsabilità da prodotti difettosi, adattandolo all’era digitale, all’economia circolare e alla globalizzazione delle catene di approvvigionamento, garantendo al contempo una maggiore protezione per i consumatori.