Il Signor Francesco si è rivolto presso la nostra Associazione lamentando un problema con un cellulare acquistato poco tempo prima. Lo stesso non sembrava funzionare quando venivano utilizzati Bluetooth, wi-fi e app. Sembrava configurarsi quindi un difetto di conformità così come previsto dall’art. 130 c.1 del Codice del Consumo. Il nostro associato rivoltosi all’assistenza ha chiesto che il dispositivo venisse ripristinato e reso funzionale alle sue esigenze. Tuttavia dopo poco tempo la problematica si ripresenta e il Signor Francesco è costretto nuovamente a rivolgersi all’assistenza. Seccato dell’inconveniente decide di rivolgersi a noi per esercitare il diritto di garanzia sempre previsto dall’art. 130 del Codice del Consumo. Infatti il comma 5 recita che ” Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene”. Ci siamo per questo interfacciati con l’Azienda alla quale abbiamo esposto le nostre perplessità e indovinate un po’ quale è stato il risultato? L’azienda provvederà ad inviare un nuovo dispositivo al nostro assistito!!
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