Il Decreto “Ristori quater” pubblicato in G.U. n. 297 del 30 novembre 2020 fissa una nuova scadenza per tutti coloro i quali devono pagare le rate della precedente “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”. Vengono poi dilazionati ulteriormente i termini di pagamento rispetto a quanto previsto dal decreto “Cura Italia” (dl 18/2020). Le rate da corrispondere per la “Rottamazione Ter” e per il “Saldo e Stralcio” del 2020, già spostate al 10 dicembre 2020, vengono ulteriormente prorogate al 1 marzo 2021.

Quali sono le novità?

Il nuovo decreto legge prevede che alla presentazione di una domanda di definizione agevolata corrisponda:

  • la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza
  • il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o avviare nuove procedure esecutive.

Al tempo stesso, le nuove direttive normative prevedono che:

  • le richieste di dilazione presentate ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2021 la soglia di debito per ottenere la rateizzazione, senza la necessità di dover documentare la propria situazione di difficoltà a fare fronte al pagamento in un’unica soluzione, viene elevata da 60 a 100 mila euro;
  • entro il 31 dicembre 2021 è possibile chiedere una nuova dilazione, senza il versamento delle rate arretrate, anche per tutti i contribuenti che prima dell’8 marzo 2020 sono decaduti da vecchi piani di rateizzazione;
  • per chi è decaduto dalle definizioni agevolate degli anni precedenti per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, che potrà chiedere sempre entro il 31 dicembre 2021 una rateizzazione per le somme ancora dovute;
  • per le richieste presentate a partire dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 viene elevata a 100 mila euro la soglia di debito, ordinariamente fissata a 60 mila euro, per il quale si può richiedere e ottenere una rateizzazione fino a 6 anni senza la necessità di presentare la documentazione che attesti lo stato di comprovate difficoltà economiche;
  • il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gia’ emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Si ricorda che la dilazione di pagamento è ottenibile fino a 72 rate mensili.

Infine resta confermata la seguente disposizione già prevista prima, ovvero:

  • per le richieste di rateizzazione che perverranno entro il 31 dicembre 2021, la possibilità di beneficiare di un periodo più esteso per la decadenza che si verificherà con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (anziché le 5 ordinariamente previste).

A questa pagina del sito dell’Agenzia si trovano inoltre utili FAQ su tutti i provvedimenti relativi alla riscossione