L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari; rappresenta un’opportunità di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario. Nel 2019 sono pervenuti ben 22.045 ricorsi. Di questi 48% ha riguardato la cessione del quinto.

Dal prossimo 1 ottobre interverranno alcune variazioni a seguito della Riforma vediamoli insieme:

  • Viene raddoppiato il termine entro il quale la banca (o l’ente creditore) può rispondere al reclamo del risparmiatore. L’attesa così passa così da 30 giorni a 60 giorni. Superato questo termine si può procedere con il ricorso presso ABF ( per capire come fare, puoi chiedere a noi)
  • La competenza sulla quale si discuterà il valore della controversia oggi è di 100 mila euro. Con la riforma si raddoppia arrivando a 200 mila euro.
  • Viene introdotta una “prescrizione” per i ricorsi. Con questa novità si introduce una sorta di “sbarramento” alle richieste esaminabili. Ovvero non è possibile esaminare ricorsi per questioni oltre sei anni dalla data di presentazione della controversia. Questo si concretizzerà però dal 1 ottobre 2022.
  • La durata massima del procedimento sarà adesso di 90 giorni. Questo termine è da considerarsi dal momento in cui il fascicolo è completo. La media attuale della durata dei ricorsi è oggi di circa 209 giorni.

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