L’Unione Europea ha emesso il 25 Maggio 2020 un regolamento legato all’emergenza covid-19 che fissa delle nuove scadenze per il rinnovo dei documenti in tutti gli Stati dell’UE. L’Italia con la circolare n. 0051340 del Ministero dell’Interno datata 5 giugno 2020 indica le nuove scadenze che sono valide dal 4 giugno 2020.

QUALI I DOCUMENTI INTERESSATI?

  • Patente di guida, per quelle scadute o in scadenza tra il primo febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, la loro validità si considera prorogata di 7 mesi dalla data di scadenza indicata e in tale periodo il titolare potrà di circolare in tutta l’UE.

Qualora si è titolari di patente con scadenza il 31 gennaio 2020, essendo questa data fuori dall’applicazione della normativa europea, potranno usufruire dell’estensione di validità solo fino al 31 agosto 2020 e solo per la circolazione sul territorio italiano.

  • Revisioni di tutti i veicoli a motore appartenenti alle categorie M (automobili), N (veicoli commerciali), 03 (rimorchi con massa massima tra 3,5 e 10 tonn), 04 (rimorchi con massa massima superiore a 10 tonn) e Ts (trattori stradali o motrici)con scadenza tra il primo febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, c’è una proroga pari a 7 mesi, valida solo nella misura sono stati immatricolati in un Paese dell’UE e per circolare sul rispettivo territorio.

Infatti, qualora i veicoli sono stati immatricolati in Italia, per effetto dell’art. 92, comma 4, del decreto legge 18/2020, la cui revisione scade il 31 luglio 2020, sono autorizzati a circolare fino al 31 ottobre 2020. Più nello specifico per i veicoli immatricolati in Italia è stato disposto quanto segue:

  • se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul territorio italiano sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale;
  • se la revisione è scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio), possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e negli altri Paesi dell’Ue sino al 30 settembre 2020;
  • se la revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare su tutto il territorio dell’Unione Europea, compreso l’Italia, per i sette mesi successivi alla scadenza;
  • i veicoli che appartengono alle categorie L, O1 e O2, immatricolati in Italia, la cui revisione è scaduta o scadrà entro il 31 luglio 2020, possono circolare sul territorio italiano sino al 31 ottobre 2020.
  • Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), bisogna fare una distinzione per le due seguenti categorie, ovverosia:
  • per le CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE con scadenza compresa tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020, la validità è prorogata di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione;
  • per le CQC rilasciate in Italia con scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 29 marzo 2020, sono valide, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020, per effetto di quanto stabilito dall’ordinamento italiano all’art. 103, comma 2, del decreto legge 18/2020. Mentre le stesse nei territori degli altri Paese UE, usufruiscono della proroga di validità di 7 mesi dalla loro data di scadenza;
  • per le CQC rilasciate in Italia con scadenza tra il 30 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, vale la proroga di validità pari a sette mesi dalla loro data di scadenza sia sul territorio italiano che negli altri Paesi dell’UE.
  • Ispezione periodica dei tachigrafi che avrebbe dovuto effettuarsi o deve effettuarsi tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 potrà essere eseguita entro sei mesi successivi alla data prevista.
  • Validità carta del conducente per l’utilizzo dei tachigrafi, che ne hanno chiesto il rinnovo tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, devono ottenere il rinnovo entro due mesi dalla presentazione dell’istanza. Tuttavia fino al rilascio della stessa, possono circolare a patto che possono dimostrare di aver richiesto la sostituzione e che abbiamo restituito la carta all’autorità competente se danneggiata o no correttamente funzionante.