Il Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 stabilisce delle norme e misure per alleggerire il carico fiscale. Infatti, sono stati prorogati i termini per il pagamento delle cartelle esattoriali e delle rate in scadenza della Rottamazione Ter e del Saldo e stralcio. Tantoché Il pagamento di imposte e contributi che erano già stati sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio (con il provvedimento dell’8 marzo scorso) slittano a fine estate: si potrà provvedere a partire dal 16 settembre in una unica rata, oppure con un versamento dilazionato in quattro rate.

Congelati atti e cartelle

Atti cartelle esattoriali che dovevano arrivare ai contribuenti a partire dal primo giugno prossimo vengono tutti congelati. Se ne riparla più avanti: per le cartelle esattoriali la tregua durerà fino al primo settembre. Per gli atti di accertamento, tutto rimandato all’anno prossimo, con accertamenti in arrivo dal primo gennaio.

QUALI SONO I NUOVI TERMINI?

Secondo il dettato legislativo, sono sospesi i termini di riscossione dei versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 agosto.

La riscossione delle cartelle, dunque, potrà riprendere dal 1 settembre 2020, sempre che non intervenga un ulteriore rinvio.

La sospensione dei pagamenti si applica a:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
  • ingiunzioni di cui al rd n. 639/1910 emessi dagli enti territoriali;
  • nuovi atti esecutivi emessi dagli locali per entrate tributarie e patrimoniali.

Il Decreto Rilancio prevede anche che i pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2020. Ovviamente, i contribuenti potranno richiedere la rateizzazione del loro debito.

NOTA BENE

Se, infatti, si è in regola con il pagamento delle rate del 2019, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate previste, qualora si è preso parte a una delle due misure agevolate di seguito indicate:

  • nel caso della rottamazione-ter il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre
  • o nel caso del saldo e stralcio il 31 luglio 2020

Il versamento integrale delle rate va pagato entro il 10 dicembre 2020 e non si decade dai suddetti benefici.

IMPORTANTE: per il pagamento entro il 10 dicembre non sono previsti i 5 giorni di tolleranza (art. 3, comma 14-bis, DL 119/2018. In caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 10 dicembre 2020, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.