Nel Dl Rilancio all’art. 215, si prevedono misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e trasporto pubblico locale, per il mancato utilizzo dell’abbonamento durante il periodo di lockdown. Il mancato utilizzo dà luogo dunque alla corresponsione di un indennizzo, previa autocertificazione, che il viaggiatore dovrà presentare all’azienda di trasporti.

CHI PUO’ FRUIRNE?

1. Possono accedere alla richiesta di ristoro tutti i soggetti, pendolari che per motivi di lavoro o di studio, durante detto periodo non hanno potuto fruire del proprio abbonamento già versato.

COME?

  • attraverso l’emissione di un voucher di importo pari all’ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l’abbonamento, da utilizzare entro un anno dall’emissione;
  • oppure con prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo.

MODALITA

Ai fini dell’erogazione del rimborso, gli aventi diritto comunicano al vettore il ricorrere delle
situazioni allegando:

  • la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento
  • dichiarazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione) relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuative delle misure di contenimento di cui alla lettera a).
  • Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procederà con l’emissione del rimborso.

Per informazioni o assistenza sui trasporti pubblici, puoi contattare la sede regionale allo 0965/1893526 dal lunedì al venerdì dalle 09,30 alle 17,30 e scoprire così la sede più vicina al tuo comune che può darti assistenza.