Il Decreto Rilancio, all’articolo 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 stabilisce che la detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Effettuare quindi interventi di riqualificazione energetica e antisismica, nel concreto, permetterà al consumatore di ottenere delle agevolazioni. Vediamole nel dettaglio.

Dicevamo, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di riqualificazione energeticariduzione del rischio sismicoinstallazione di impianti fotovoltaici ed installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici comporterà un beneficio che il consumatore ripartirà in cinque rate annuali di pari importo. Per riscattare detto bonus vi sono due metodologie:

  • la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione (un provvedimento delle Entrare indicherà le modalità attuative) 
  • sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: INTERVENTI CONSENTITI

Gli interventi devono consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.Qualora ciò non fosse possibile, bisogna ottenere il conseguimento della classe energetica più alta del proprio edificio, tramite apposito attestato di prestazione energetica (APE) prodotto da un tecnico abilitato.

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, vale a dire il “cappotto termico” spesa massima agevolabile: 60 mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, spesa massima consentita 30 mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione, spesa massima: 30 mila euro;
  • La sostituzione degli infissi non è prevista specificamente nel superbonus. Però se associata alle tre opere indicate prima può rientrare perché permette il miglioramento energetico dell’edificio. Stesso discorso vale per l’installazione dei pannelli fotovoltaici e quella di colonnine di ricarica per le autovetture elettriche.
  • Detrazione del 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anche non contestuale), a condizione che la stessa avvenga congiuntamente a uno degli interventi indicati in precedenza e che l’energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del Gse (spesa massima agevolabile: 48mila euro, con tetto di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale).
  • Sismabonus- L’agevolazione del 110% è prevista anche per il sismabonus, già esistente finora con aliquote variabili. Sono compresi, come previsto dalla norma in vigore, gli immobili residenziali e non, prima e seconda casa. Sono esclusi però gli immobili in fascia sismica 4, quella dei comuni dove il rischio di terremoto è scarso o nullo.

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